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ATTO DI NASCITA (INFORMATIVA)

Erogazione del servizio

La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori (presentando i documenti di identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. Può essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove e' avvenuto la nascita. In quest’ultimo caso, la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale del figlio naturale. Ai fini della trascrizione, la dichiarazione è trasmessa all'ufficio di stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o su richiesta dei genitori, al loro comune di residenza. I genitori hanno anche la facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedono nello stesso comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.

CITTADINI STRANIERI: devono presentare il passaporto ed in caso di riconoscimento di figlio naturale, una dichiarazione della loro ambasciata o consolato da cui risulti che, in relazione all'applicazione del diritto internazionale privato, nulla osta al riconoscimento secondo la legge nazionale del proprio paese. I genitori stranieri che intendono far attribuire al nato il cognome previsto dalla loro legge nazionale dovranno produrre idonea documentazione consolare o della ambasciata da cui si rilevi l'esatto cognome che il bambino dovra' assumere secondo le vigenti leggi di quello stato.

Costo del Servizio

Il servizio è gratuito.


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